art. 640 Codice Penale
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea
o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario
o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui
all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente.